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Saint-Gobain - Gyproc
GYPROC GY.ECO-GESTIONE SCARTI CARTONG.
Gestione e recupero di scarti cartongesso e base gesso
Collezione Gy.eco

Saint-Gobain - Gyproc

GYPROC GY.ECO-GESTIONE SCARTI CARTONG.

Il progetto Gy.eco nasce con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione e recupero di scarti di cartongesso provenienti dalle attività di posa e post vendita di rivenditori e applicatori che operano nel mondo dei sistemi a secco. Il progetto trae origine dal cambiamento legislativo in tema di rifiuti dovuto all’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs 36/2003 che hanno modificato, in particolare, il sistema di gestione dei rifiuti a base gesso in discarica, con un notevole aumento degli oneri da parte dei produttori nonché aumento dell’abusivismo ai danni dell’ambiente. Sulla base delle difficoltà gestionali dovute ai cambiamenti legislativi sopra descritti, il progetto Gy.eco propone una soluzione alternativa allo smaltimento in discarica, offrendo un servizio post vendita di gestione degli scarti a base gesso.

Il progetto Gy.eco è risultato tra i vincitori del programma LIFE + . 
Il programma LIFE+ è uno “Strumento Finanziario per l’Ambiente” dedicato ai progetti che contribuiscono alla conservazione delle risorse naturali e allo sviluppo di progetti e tecniche innovative di salvaguardia ambientale.

Ecco la procedura per la creazione di un centro di raccolta rifiuti.

CASO "A" = Il Rivenditore decide di raccogliere i rifiuti prodotti dai propri clienti per poi recapitarli presso un impianto di recupero Gy.eco.
Per creare un centro di raccolta è necessario chiedere l’autorizzazione alla Regione od alla Provincia competente per l’attività di “messa in riserva: R13” di rifiuti. Per attività di messa in riserva, secondo la normativa, si intende un’attività di stoccaggio di rifiuti finalizzata al successivo trattamento presso un impianto di recupero o smaltimento, anch’esso regolarmente autorizzato. La richiesta di autorizzazione comporta la presentazione di una documentazione progettuale che, nel caso della messa in riserva “R13”, deve riportare la descrizione dell’area adibita allo stoccaggio che si intende allestire per i rifiuti. La documentazione, inoltre, deve essere corredata di informazioni sul profilo ambientale e urbanistico dell’area di inserimento. Sul D.Lgs 152/2006 sono elencate le informazioni da inserire nei progetti relativi alla richiesta per l’avvio di attività di recupero e smaltimento, tra cui la messa in riserva. Se si decide di effettuare anche il trasporto dei rifiuti prodotti dai propri clienti, allora è necessaria l’iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali alla categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”. L’iscrizione va fatta presso la sezione Regionale di competenza dell’Albo.

CASO "B" = Il Rivenditore decide di raccogliere i rifiuti prodotti dalle proprie attività produttive (non rifiuti di clienti) per poi recapitarli presso un impianto di recupero o smaltimento Gy.eco.
Se i rifiuti sono stoccati nel luogo di produzione lo stoccaggio rientra nella casistica di deposito temporaneo e non necessita di autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Sei i rifiuti sono stoccati in luogo diverso dal luogo di produzione allora si rientra nel caso precedente della messa in riserva e va richiesta la relativa autorizzazione. La linea divisoria tra deposito temporaneo e messa in riserva è molto sottile e spesso legata a leggi regionali o disposizioni comunali che Gy.Eco verificherà insieme a voi caso per caso. NOTA: Il deposito temporaneo ha durata limitata cosi come stabilito alla art. 183, comma 1 lettera m del D.Lsg 152/2006 e successive modifiche; superata la durata massima i rifiuti devono essere trasportati in idoneo impianto di recupero o smaltimento. Se si decide di effettuare anche il trasporto regolare e non saltuario dei propri rifiuti verso la propria area di stoccaggio autorizzata, allora è necessario presentare idonea comunicazione all’Albo dei gestori Ambientali presso la sezione regionale competente. Nella comunicazione va specificata la tipologia di attività che si intende svolgere ovvero il “trasporto di rifiuti in conto proprio”.

CASO "C" = Intermediario di rifiuti: il Rivenditore decide di rivendere il servizio di recupero ai propri clienti senza diventare un gestore di rifiuti.
Coloro che decidono di rivendere il servizio ai propri clienti senza diventare gestori di rifiuti diventano intermediari. In sintesi un cliente A diventa INTERMEDIARIO di rifiuti se fornisce un servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ad un’azienda B (che diventa cliente), ma non lo effettua personalmente, ovvero il servizio è effettuato da un’altra società C. In questo caso, è necessaria l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “Commercio ed intermediazione di rifiuti”. L’iscrizione va fatta presso la sezione Regionale di competenza dell’Albo.

CASO "A" = L'applicatore o l'impresa decide di stoccare i rifiuti prodotti in cantiere presso il proprio magazzino.
Se i rifiuti a base gesso sono stoccati nel luogo di produzione, ovvero in cantiere, allora lo stoccaggio rientra nella casistica di deposito temporaneo e non necessita di autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Il deposito temporaneo ha durata limitata cosi come stabilito alla art. 183, comma 1 lettera m del D.Lsg 152/2006 e successive modifiche; superata la durata massima i rifiuti devono essere trasportati in idoneo impianto di recupero o smaltimento. Se i rifiuti sono stoccati in luogo diverso dal luogo di produzione, come ad esempio il proprio magazzino, allora si rientra nel caso dell’operazione di messa in riserva. Per quest’operazione va richiesta l’autorizzazione alla Regione o alla Provincia competente per l’attività di “messa in riserva: R13” di rifiuti. Per attività di messa in riserva, secondo la normativa, si intende un’attività di stoccaggio di rifiuti finalizzata al successivo trattamento dei rifiuti presso un impianto di recupero o smaltimento, anch’esso regolarmente autorizzato. La richiesta di autorizzazione comporta la presentazione di una documentazione progettuale che, nel caso della messa in riserva “R13”, deve riportare la descrizione dell’area adibita allo stoccaggio che si intende allestire per i rifiuti. La documentazione, inoltre, deve essere corredata di informazioni sul profilo geologico, idrogeologico ambientale e urbanistico dell’area di inserimento. Sul D.Lgs 152/2006 sono elencate le informazioni da inserire nei progetti relativi alla richiesta per l’avvio di attività di recupero e smaltimento, tra cui la messa in riserva.

CASO "B" = L'applicatore o l'impresa decide di trasportare i propri rifiuti prodotti in cantiere presso il suo magazzino o presso altro impianto autorizzato.
Se il cliente decide di trasportare i propri rifiuti presso il suo magazzino (regolarmente autorizzato alla messa in riserva) è esonerato dall’obbligo di iscrizione all’albo dei gestori ambientali solo se l’operazione è parte integrante della normale attività ovvero non è saltuaria e occasionale. In questo caso, cosi come specificato all’art. 25 del D.lgs 205/2010, comma 8, è sufficiente presentare idonea comunicazione dell’attività alla sezione regionale o provinciale dell'Albo dei gestori rifiuti territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Se l’operazione è saltuaria, il cliente è obbligato all’iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali alla categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi”. L’iscrizione alla categoria 4, consente anche il trasporto dei rifiuti prodotti dai terzi.

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